1. Le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero delle attività produttive, progetti finalizzati alla tutela del paesaggio, al ripristino o al miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, al completamento di interventi già effettuati, all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena, della rotta dei Fenici e della Via Carolingia, secondo le seguenti priorità:
a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata;
b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici e di privati, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena, alla rotta dei Fenici e alla Via Carolingia;
c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti allo scopo di favorirne e di migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
d) miglioramento della ricettività turistica con particolare riguardo agli interventi di completamento e di manutenzione delle strutture già esistenti e funzionanti;
e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di vegetazione appropriata e utile alla riconoscibilità dei percorsi, la ricomposizione delle aree viciniori alle emergenze architettoniche
f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo gli itinerari, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e di segnaletica;
g) attività di informazione, comunicazione, produzione di materiale cinematografico e multimediale nonché promozione del prodotto turistico-culturale e ambientale rappresentato dalla Via Francigena, dalla rotta dei Fenici e dalla Via Carolingia, promuovendo collegamenti e collaborazioni con località interessate da tali itinerari in altri Paesi europei;
h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema degli itinerari di pellegrinaggio, delle rotte mediterranee e dei cammini storici, promosse dal mondo della scuola e dell'università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia degli itinerari di cui alla presente legge, la consapevolezza di una comune identità europea;
i) produzione di materiale fotografico, al fine di sintetizzare, attraverso la scelta delle immagini, l'enorme eredità di ciò che la Via Francigena, la rotta dei Fenici e la Via Carolingia hanno rappresentato nel tempo e rappresentano oggi.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo ciascuna regione o gruppi di regioni individuano i progetti regionali e redigono annualmente, sentito il parere della commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, o sui propri territori in caso di progetti interregionali, da trasmettere entro il 1o