Art. 3.
(Progetti di promozione, tutela e valorizzazione).

      1. Le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero delle attività produttive, progetti finalizzati alla tutela del paesaggio, al ripristino o al miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, al completamento di interventi già effettuati, all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena, della rotta dei Fenici e della Via Carolingia, secondo le seguenti priorità:

          a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata;

          b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici e di privati, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena, alla rotta dei Fenici e alla Via Carolingia;

          c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti allo scopo di favorirne e di migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

          d) miglioramento della ricettività turistica con particolare riguardo agli interventi di completamento e di manutenzione delle strutture già esistenti e funzionanti;

          e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di vegetazione appropriata e utile alla riconoscibilità dei percorsi, la ricomposizione delle aree viciniori alle emergenze architettoniche

 

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e storico-testimoniali connesse ai percorsi o alla viabilità ad essi afferente, il recupero di aree degradate capaci di completare e di perfezionare interventi di carattere storico-architettonico;

          f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo gli itinerari, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e di segnaletica;

          g) attività di informazione, comunicazione, produzione di materiale cinematografico e multimediale nonché promozione del prodotto turistico-culturale e ambientale rappresentato dalla Via Francigena, dalla rotta dei Fenici e dalla Via Carolingia, promuovendo collegamenti e collaborazioni con località interessate da tali itinerari in altri Paesi europei;

          h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema degli itinerari di pellegrinaggio, delle rotte mediterranee e dei cammini storici, promosse dal mondo della scuola e dell'università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia degli itinerari di cui alla presente legge, la consapevolezza di una comune identità europea;

          i) produzione di materiale fotografico, al fine di sintetizzare, attraverso la scelta delle immagini, l'enorme eredità di ciò che la Via Francigena, la rotta dei Fenici e la Via Carolingia hanno rappresentato nel tempo e rappresentano oggi.

      2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo ciascuna regione o gruppi di regioni individuano i progetti regionali e redigono annualmente, sentito il parere della commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, o sui propri territori in caso di progetti interregionali, da trasmettere entro il 1o

 

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febbraio di ogni anno alla commissione di cui al comma 5 del presente articolo.
      3. I progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati per un importo non superiore al 70 per cento del totale del loro costo e possono essere attuati in collaborazione con le agenzie di pellegrinaggio, con enti, con associazioni e con attività imprenditoriali presenti sul territorio.
      4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, denominato «Fondo per la valorizzazione degli itinerari culturali europei». A decorrere dall'anno 2006, al Fondo è attribuito un finanziamento annuale di 30 milioni di euro.
      5. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato da una commissione nominata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il Ministro delle attività produttive. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.